STATUTO
DELLA COOPERATIVA SOCIALE ERANOS - ONLUS
TITOLO
I Denominazione
- Sede - Durata
TITOLO II Scopi
ed Oggetto
TITOLO III Soci
TITOLO IV Patrimonio
Sociale
TITOLO V Esercizio
sociale - Bilancio
TITOLO
VI
Organi Sociali
TITOLO VII Assemblea
TITOLO VIII
Consiglio di Amministrazione
TITOLO IX Collegio
Sindacale
TITOLO X Requisiti
Mutualistici
TITOLO XI Disposizioni
Generali e Finali
TITOLO
I Denominazione - Sede - Durata 
ART.
1
E' costituita la cooperativa ERANOS COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITÀ LIMITATA - ONLUS
ART. 2
La cooperativa ha sede in Milano, Via Giambellino n. 102.
Con delibera del Consiglio d'Amministrazione possono essere
istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e
rappresentanze.
ART. 3
La cooperativa ha la durata di anni 50 a decorrere dalla data
della sua legale costituzione e potrà essere prorogata
con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.
TITOLO
II Scopi ed Oggetto 
ART.
4
La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale
della comunità alla promozione umana e la pari dignità
sociale di tutti i cittadini, procurando ai soci condizioni
più favorevoli di lavoro di quelle offerte dal mercato,
perseguendo l’obiettivo di favorire l’inserimento
lavorativo dei soci nelle attività intraprese dalla
cooperativa . La Cooperativa realizza tali finalità
favorendo sia il nascere e lo svilupparsi di progetti e di
esperienze di vita comunitaria aperta a tutti: in particolare
a minori in stato di disagio, a portatori di handicap, adulti
in difficoltà, anziani, immigrati, in collaborazione
con il Tribunale dei Minori, Servizi Sociali, Parrocchie,
Oratori, Associazioni e Cooperative operanti sul territorio,
sia attraverso la gestione servizi alle persone e sensibilizzando
il territorio sulle tematiche del volontariato, dell'emarginazione
e della solidarietà, in una prospettiva di prevenzione
del disagio sociale.
La Cooperativa rivolge i propri servizi in via prioritaria,
ma non esclusiva, alle persone deboli o in situazione di svantaggio.
In relazione alle proprie finalità la Cooperativa può
gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto
terzi, anche in collaborazione con enti pubblici:
-servizi socio-sanitari,
-servizi socio-assistenziali,
-servizi scolastici,
-servizi di formazione e orientamento professionale,
-servizi educativi,
-servizi ricreativi,
-attività di animazione sociale,
-attività di formazione e consulenza,
-attività di formazione e aggiornamento del personale
della scuola,
-iniziative di sensibilizzazione delle comunità locali
sui bisogni delle persone disagiate,
-attività di promozione e rivendicazione dell'impegno
delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate
e di affermazione dei loro diritti.
La Cooperativa può agire coordinandosi con altri soggetti
pubblici, del privato sociale e del volontariato e può
promuovere ed aderire a consorzi e ad altre organizzazioni
frutto dell'associazionismo cooperativo. La Cooperativa è
attiva nel mantenere una forte tensione innovativa nei suoi
interventi e nel favorire fra i soci la comunicazione e la
circolazione di idee e riflessioni e la condivisione di idealità
e di azioni concrete. La società potrà compiere,
nei limiti e secondo le modalità delle vigenti norme
di legge, tutti gli atti e concludere tutte le operazioni
di natura immobiliare, mobiliare, necessarie od utili alla
realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente
che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione,
costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti
atti al raggiungimento degli scopi sociali. Essa può
altresì assumere, in via non prevalente, interessenze
e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie
se svolgono attività analoghe e comunque accessorie
all'attività sociale, con esclusione assoluta della
possibilità di svolgere attività di assunzione
di partecipazione ai fini di collocamento o riservata dalla
legge a società in possesso di determinati requisiti,
appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.
La società potrà raccogliere prestiti dai soli
soci e ai soli fini del raggiungimento degli scopi sociali
nel rispetto e secondo le modalità delle vigenti norme
in materia. La società potrà costituire fondi
per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per
il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure
di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o
all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92
n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
TITOLO
III Soci 
ART.
5
Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al
minimo stabilito dalla legge.
I soci si possono suddividere nelle seguenti categorie:
a) soci ordinari;
b) soci sovventori;
Possono essere soci ordinari tutti coloro che non hanno interessi
contrastanti con quelli della società e possono contribuire
al raggiungimento dell'oggetto sociale di cui all'articolo
precedente.
Possono essere soci sovventori persone fisiche e/o persone
giuridiche che per mezzo dei propri apporti intendano partecipare
a programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo tecnologico
o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale. In ogni
caso non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati
e i falliti non riabilitati. Ogni socio è iscritto
in un'apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza
a ciascuna delle categorie suindicate. All'atto dello scioglimento
della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto
di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore
nominale.
ART. 6
Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio
di Amministrazione.
Trattandosi di persona fisica la domanda deve indicare:
a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e attività
svolta;
b) la categoria di soci a cui richiede di essere iscritto;
c) l'ammontare delle azioni che intende sottoscrivere;
d) impegno di osservare le disposizioni contenute nello statuto
e gli eventuali regolamenti interni e di sottostare alle delibere
prese dagli organi sociali.
Trattandosi di persone giuridiche, la domanda deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante e deve indicare:
a) denominazione o ragione sociale, sede legale, oggetto sociale
e data di costituzione;
b) l'estratto della deliberazione dell'organo sociale che
ha deliberato l'adesione.
b) la categoria di soci a cui richiede di essere iscritto;
c) l'ammontare delle azioni che intende sottoscrivere;
d) l'impegno di osservare le disposizioni contenute nello
statuto e gli eventuali regolamenti interni e di sottostare
alle delibere prese dagli organi sociali.
In ogni caso il socio sovventore dovrà altresì
indicare il periodo minimo di permanenza nella società
prima del quale non è ammesso il recesso.
Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione.
ART. 7
Al nuovo socio ordinario ammesso potrà essere richiesta,
oltre l'importo del capitale sociale sottoscritto, una somma,
a titolo di sovrapprezzo, da determinarsi dal Consiglio di
Amministrazione per ciascun esercizio sociale tenuto conto
delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio
approvato.
ART. 8
I soci sono obbligati:
a) al versamento del capitale sociale sottoscritto e dell'eventuale
sovrapprezzo, nei termini indicati all'art. 13;
b) ad osservare lo statuto, i regolamenti e le delibere legalmente
prese dall'assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 9
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere
il socio, salvo quanto disposto all'art. 4 per il socio sovventore:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al
raggiungimento degli scopi sociali.
Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono
i motivi che, a norma della legge e del presente statuto,
legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse
della società.
ART. 10
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio
di Amministrazione essere escluso il socio:
a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento
degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente
la società, oppure fomenta dissidi o disordini fra
i soci;
c) che svolge l'attività in contrasto o concorrente
con quella della società, senza la preventiva autorizzazione
del Consiglio di Amministrazione;
d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto
o nei regolamenti oppure le deliberazioni legalmente prese
dagli organi sociali competenti;
e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente
gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.
Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente
deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi
in regola, e la esclusione potrà aver luogo solo trascorso
un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga
inadempiente.
ART. 10 Bis
Nel caso di morte di un socio gli eredi hanno diritto al rimborso
delle azioni versate dal loro dante causa, nella misura e
con le modalità stabilite dall'articolo 10, salvo la
loro responsabilità a norma di legge.
Gli eredi, entro un anno dalla morte del socio, qualora non
abbiano nel frattempo ottenuto la restituzione delle azioni
anzidette, possono designare uno di loro perché assuma
la qualità di socio e succeda nella posizione sociale
del defunto con i relativi diritti ed obblighi.
Il designato diventa però socio soltanto previa ammissione
da parte del Consiglio di Amministrazione.
ART. 11
Agli eredi del socio defunto, nonché al socio receduto,
espulso o dichiarato decaduto, la liquidazione delle azioni
versate avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio
nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al
socio, in misura però mai superiore al valore nominale
delle azioni stesse, eventualmente rivalutate. In ogni caso
il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a suo
giudizio insindacabile vi sia motivo di garantire la società
e i soci, rinviare il rimborso sino a sei mesi dall'approvazione
del suddetto bilancio.
ART. 12
Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a
norma degli articoli 4, 7, 8 e 9 devono essere comunicate
a mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale può
ricorrere al Collegio arbitrale. Il ricorso, a pena di decadenza,
deve essere proposto con lettera raccomandata entro trenta
giorni dal ricevimento della deliberazione; esso non ha effetto
sospensivo.
TITOLO
IV Patrimonio Sociale 
ART.
13
Il patrimonio della società è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è
formato da un numero illimitato di quote del valore nominale
di 50 Euro ciascuna, dai fondi per lo sviluppo tecnologico
o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale
rappresentativi degli apporti dei soci sovventori formati
da un numero illimitato di azioni del valore nominale di 50
Euro,
b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi
di gestione di cui all'art.15 e con le azioni eventualmente
non rimborsate ai soci receduti o esclusi;
c) dal fondo costituito per l'accantonamento del sovrapprezzo
delle azioni di cui all'art.5;
d) da eventuali riserve straordinarie.
ART. 14
L'importo delle quote sottoscritte e del relativo sovrapprezzo
dovrà essere versato:
a) almeno il 50% all'atto della sottoscrizione;
b) il rimanente nei termini da stabilirsi dal Consiglio di
Amministrazione.
Detta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote
sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società,
nonché agli apporti dei soci sovventori.
ART. 15
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo
né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio
di Amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per
i soci sovventori.
TITOLO
V Esercizio sociale - Bilancio 
ART.
16
L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni
anno. Il primo esercizio va dalla data di costituzione al
31 dicembre dell’anno seguente. Alla fine di ogni esercizio
sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione
del bilancio secondo le disposizioni del Codice Civile.
Gli avanzi netti di gestione risultati dal bilancio saranno
così destinati:
a) non meno del 20% al fondo di riserva ordinaria;
b) una quota, nell'ammontare previsto dalle vigenti disposizioni
legislative, ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione di cui alla Legge 59/92;
c) un dividendo ai soci entro il limite consentito dalle disposizioni
legislative vigenti ai fini della presunzione di esistenza,
agli effetti tributari, dei requisiti mutualistici;
d) una quota, nella misura consentita dalle leggi vigenti,
alla rivalutazione delle azioni nella forma prevista dalla
Legge 59/1992;
e) a remunerazione del capitale versato dai soci sovventori
ad un tasso mai superiore del 2% rispetto a quello stabilito
per i soci cooperatori;
g) l'eventuale rimanenza sarà destinata ai fini mutualistici
dall'assemblea, oppure dal Consiglio di Amministrazione quando
ne sia da questa delegato, ai sensi dell'art. 2536 del codice
civile.
L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga a
quanto sopra descritto, la totalità degli avanzi netti
di gestione, beninteso al netto della quota di cui al punto
b) ed eventualmente anche al netto di quella al punto d) sia
devoluta interamente al fondo di riserva ordinaria. In ogni
caso le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza
della società.
TITOLO
VI Organi Sociali 
ART.
17
Sono organi della società:
a) l'assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio sindacale;
TITOLO
VII Assemblea 
ART.
18
L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di
Amministrazione almeno una volta all'anno entro quattro mesi
dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari
esigenze lo richiedano, entro sei mesi per l'approvazione
del bilancio.
L'assemblea ordinaria delibera altresì per:
a) nominare gli amministratori, i sindaci e il presidente
del collegio sindacale;
b) determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci
a norma dei successivi articoli 22 e 26;
c) trattare tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione
sociale, indicati nell'ordine del giorno;
e) l'eventuale responsabilità degli amministratori
e dei sindaci.
L'assemblea straordinaria delibera sulle materie riservate
alla sua competenza dalle vigenti norme di legge.
ART. 19
Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'assemblea
quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale;
di norma l'assemblea sarà convocata presso la sede
sociale, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque
convocarla in luogo diverso purché nel territorio nazionale.
L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando
ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti soci che rappresentino
almeno un quinto dei voti cui dispongono tutti i soci oppure
dal collegio sindacale. La convocazione dell'assemblea, tanto
ordinaria che straordinaria, dovrà essere fatta a mezzo
di avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e
del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare,
da affiggere in modo visibile nei locali della sede sociale
e spedito a mezzo posta ordinaria, almeno dieci giorni prima
dell'adunanza. Nel suddetto avviso potrà essere indicata
anche la data dell'eventuale seconda convocazione, che non
potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per
la prima.
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,
l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano
presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto
e siano pure presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci
effettivi. Verificatosi tale caso, ciascuno degli intervenuti
può però opporsi alla discussione degli argomenti
sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
ART. 20
L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida
in prima convocazione quando sia presente e rappresentata
almeno la maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque
sia il numero dei soci presenti e rappresentati nelle adunanze.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti
dei soci presenti e rappresentati all'adunanza. Tuttavia,
quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato
della società e sulla trasformazione della società,
l'assemblea per essere valida deve essere costituita tanto
in prima che in seconda convocazione almeno dai tre quinti
dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da
tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti
a tutti i soci. Nei casi di trasformazione della società
o di cambiamento dell'oggetto sociale, i dissenzienti o assenti,
hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione
di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci
intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura
di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni
dalla data della pubblicazione della deliberazione.
ART. 21
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano
iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano
in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.
Ciascun socio ordinario ha un voto qualunque sia il numero
delle quote sottoscritte.
Ai soci sovventori sono attribuiti i seguenti voti:
- 1 voto per conferimento non superiore a Euro 100
- 2 voti per conferimento non superiore a Euro 1000
- 3 voti per conferimento non superiore a Euro 5000
- 4 voti per conferimento non superiore a Euro 10000
- 5 voti per conferimento superiore a Euro 50000
In ogni caso i voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori
non possono superare la misura di un terzo dei voti spettanti
a tutti i soci. I soci, che per qualsiasi motivo non possono
intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà
di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega
scritta; ciascun socio può rappresentare al massimo
altri 3 soci.
ART. 22
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio
di Amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata
dall'assemblea. La nomina del segretario è fatta dall'assemblea.
Il segretario può essere un non socio. La nomina del
segretario non ha luogo quando il verbale è redatto
da Notaio.
TITOLO
VIII Consiglio di Amministrazione 
ART.
23
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 o più
membri, comunque in numero dispari, eletti fra i soci dell'assemblea,
che ne determina il numero. I consiglieri sono dispensati
dal prestare cauzione. Possono essere nominati amministratori
sia i soci ordinari che i soci sovventori: almeno un membro
del consiglio deve appartenere alla categoria dei soci sovventori.
La maggioranza degli amministratori deve essere in ogni caso
costituita da soci ordinari. Gli amministratori durano in
carica tre anni e sono sempre rieleggibili. L'eventuale compenso
spettante agli amministratori viene stabilito a norma di legge
dall'assemblea; ad essi spetta inoltre il rimborso delle spese
sostenute per conto della società nell'esercizio delle
loro mansioni. L'assemblea potrà anche stabilire che
ad essi vengano concessi gettoni di presenza. I Consiglieri
eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un vice Presidente.
ART. 24
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente
o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà
utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.
Di norma il Consiglio di Amministrazione sarà convocato
presso la sede sociale, il presidente potrà comunque
convocarlo in luogo diverso purché nel territorio nazionale.
La convocazione sarà fatta a mezzo di avvisi personali
da inviarsi o recapitarsi non meno di cinque giorni prima
dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri
e sindaci effettivi, almeno un giorno prima della riunione,
ne siano informati. Le adunanze sono valide quando vi intervenga
la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni
sono prese a maggioranza assoluta di voti.
ART. 25
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più
ampi poteri per la gestione della società. Esso può
deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria
e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli
che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.
Può perciò anche deliberare l'adesione della
cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi
e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa
stessa ed ai soci, nonchè concedere, postergare o cancellare
ipoteche. Il Consiglio può delegare parte delle proprie
attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad
un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni
sono fissati dallo stesso consiglio. Il Consiglio può
nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei,
stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente
i compensi.
ART. 26
La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed
in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
il quale, pertanto, può compiere tutti gli atti che
rientrano nell'oggetto sociale. Il Presidente è perciò
autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da
privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone
liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di
nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive
riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità
giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri
a lui attribuiti spettano al vice Presidente qualora sia stato
nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere
designato dal Consiglio. Previa autorizzazione del Consiglio
di Amministrazione il Presidente o chi lo sostituisce potrà
delegare i propri poteri ad altro consigliere, nonché,
con speciale procura, ad impiegati della società e
solo per singoli atti o categorie di atti.
TITOLO
IX Collegio Sindacale 
ART.
27
Il Collegio sindacale, quando previsto, si compone di tre
membri effettivi e di due supplenti, eletti anche fra non
soci dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente
del Collegio stesso. I Sindaci durano in carica tre anni e
sono sempre rieleggibili. L'eventuale compenso spettante ai
sindaci è stabilito con delibera dell'assemblea all'atto
della loro nomina e per tutta la durata del loro ufficio.
ART. 28
Il collegio sindacale controlla l'amministrazione della società,
vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto ed accerta
la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza
del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze
dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle
norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio
sociale. Il collegio sindacale deve, altresì, accertare
ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori
e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla
società in pegno, cauzione o custodia. I Sindaci possono
in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti
di ispezione e di controllo. Il collegio sindacale può
richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle
operazioni sociali e su determinati affari. Degli accertamenti
eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali.
ART. 29
I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di
Amministrazione ed alle assemblee. I sindaci che non assistono
senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio
sociale, a due adunanze del Consiglio d'Amministrazione, decadono
dall'ufficio. I sindaci devono convocare l'assemblea ed eseguire
le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione
da parte degli amministratori. I sindaci, infine, hanno tutti
gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.
ART. 30
Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere fra i soci
e la società, oppure fra i soci in dipendenza del presente
statuto e della gestione sociale, sarà decisa da un
collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti,
ed il terzo di comune accordo tra le parti o, in difetto,
dal Presidente del Tribunale competente per territorio. Il
Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole
compositore, giudicherà inappellabilmente anche senza
le formalità di procedure, irritualmente.
TITOLO
X Requisiti Mutualistici 
ART.
31
E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi in misura
superiore a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia
di requisiti mutualistici. Le riserve sociali non sono mai
ripartibili fra i soci durante la vita sociale né all'atto
dello scioglimento. Il patrimonio sociale netto risultante
dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del
capitale versato e rivalutato conformemente alle leggi vigenti,
dell'eventuale sovrapprezzo, nonchè dei dividendi eventualmente
maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici di cui
alla legge n.59 del 1992. Le clausole mutualistiche sopra
esposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.
TITOLO
XI Disposizioni Generali e Finali 
ART.
32
Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società
potrà essere disciplinato da un regolamento interno
da compilarsi a cura del Consiglio di Amministrazione e da
approvarsi dalla assemblea. Nello stesso regolamento potranno
essere stabiliti i poteri del direttore e del comitato esecutivo
se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati
tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni
ed il trattamento economico dei dipendenti della società.
ART. 33
In caso di scioglimento della società, l'assemblea
con la maggioranza prevista nell'articolo 19 per lo scioglimento
anticipato della società, nominerà uno o più
liquidatori, stabilendone i poteri.
ART. 34
Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto,
valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative
a responsabilità limitata rette coi principi della
mutualità agli effetti tributari.
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