ERANOS

società cooperativa sociale Via Gonin, 69/1 - 20147 Milano
P. IVA e Cod. Fisc. 03765220961 tel. 02416027 – fax 02700442372


 

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- Legge 328/2000
- Legge 149/2001

 


STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE ERANOS - ONLUS

TITOLO I     Denominazione - Sede - Durata
TITOLO II    Scopi ed Oggetto
TITOLO III   Soci
TITOLO IV    Patrimonio Sociale
TITOLO V     Esercizio sociale - Bilancio
TITOLO VI    Organi Sociali
TITOLO VII   Assemblea
TITOLO VIII  Consiglio di Amministrazione
TITOLO IX    Collegio Sindacale
TITOLO X     Requisiti Mutualistici
TITOLO XI    Disposizioni Generali e Finali

TITOLO I Denominazione - Sede - Durata

ART. 1
E' costituita la cooperativa ERANOS COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ONLUS
ART. 2
La cooperativa ha sede in Milano, Via Giambellino n. 102.
Con delibera del Consiglio d'Amministrazione possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.
ART. 3
La cooperativa ha la durata di anni 50 a decorrere dalla data della sua legale costituzione e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II Scopi ed Oggetto

ART. 4
La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e la pari dignità sociale di tutti i cittadini, procurando ai soci condizioni più favorevoli di lavoro di quelle offerte dal mercato, perseguendo l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo dei soci nelle attività intraprese dalla cooperativa . La Cooperativa realizza tali finalità favorendo sia il nascere e lo svilupparsi di progetti e di esperienze di vita comunitaria aperta a tutti: in particolare a minori in stato di disagio, a portatori di handicap, adulti in difficoltà, anziani, immigrati, in collaborazione con il Tribunale dei Minori, Servizi Sociali, Parrocchie, Oratori, Associazioni e Cooperative operanti sul territorio, sia attraverso la gestione servizi alle persone e sensibilizzando il territorio sulle tematiche del volontariato, dell'emarginazione e della solidarietà, in una prospettiva di prevenzione del disagio sociale.
La Cooperativa rivolge i propri servizi in via prioritaria, ma non esclusiva, alle persone deboli o in situazione di svantaggio. In relazione alle proprie finalità la Cooperativa può gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, anche in collaborazione con enti pubblici:
-servizi socio-sanitari,
-servizi socio-assistenziali,
-servizi scolastici,
-servizi di formazione e orientamento professionale,
-servizi educativi,
-servizi ricreativi,
-attività di animazione sociale,
-attività di formazione e consulenza,
-attività di formazione e aggiornamento del personale della scuola,
-iniziative di sensibilizzazione delle comunità locali sui bisogni delle persone disagiate,
-attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.
La Cooperativa può agire coordinandosi con altri soggetti pubblici, del privato sociale e del volontariato e può promuovere ed aderire a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. La Cooperativa è attiva nel mantenere una forte tensione innovativa nei suoi interventi e nel favorire fra i soci la comunicazione e la circolazione di idee e riflessioni e la condivisione di idealità e di azioni concrete. La società potrà compiere, nei limiti e secondo le modalità delle vigenti norme di legge, tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione ai fini di collocamento o riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.
La società potrà raccogliere prestiti dai soli soci e ai soli fini del raggiungimento degli scopi sociali nel rispetto e secondo le modalità delle vigenti norme in materia. La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

TITOLO III Soci

ART. 5
Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.
I soci si possono suddividere nelle seguenti categorie:
a) soci ordinari;
b) soci sovventori;
Possono essere soci ordinari tutti coloro che non hanno interessi contrastanti con quelli della società e possono contribuire al raggiungimento dell'oggetto sociale di cui all'articolo precedente.
Possono essere soci sovventori persone fisiche e/o persone giuridiche che per mezzo dei propri apporti intendano partecipare a programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale. In ogni caso non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati e i falliti non riabilitati. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.
ART. 6
Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.
Trattandosi di persona fisica la domanda deve indicare:
a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e attività svolta;
b) la categoria di soci a cui richiede di essere iscritto;
c) l'ammontare delle azioni che intende sottoscrivere;
d) impegno di osservare le disposizioni contenute nello statuto e gli eventuali regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali.
Trattandosi di persone giuridiche, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve indicare:
a) denominazione o ragione sociale, sede legale, oggetto sociale e data di costituzione;
b) l'estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.
b) la categoria di soci a cui richiede di essere iscritto;
c) l'ammontare delle azioni che intende sottoscrivere;
d) l'impegno di osservare le disposizioni contenute nello statuto e gli eventuali regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali.
In ogni caso il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.
Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione.
ART. 7
Al nuovo socio ordinario ammesso potrà essere richiesta, oltre l'importo del capitale sociale sottoscritto, una somma, a titolo di sovrapprezzo, da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
ART. 8
I soci sono obbligati:
a) al versamento del capitale sociale sottoscritto e dell'eventuale sovrapprezzo, nei termini indicati all'art. 13;
b) ad osservare lo statuto, i regolamenti e le delibere legalmente prese dall'assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 9
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio, salvo quanto disposto all'art. 4 per il socio sovventore:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.
ART. 10
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio:
a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;
c) che svolge l'attività in contrasto o concorrente con quella della società, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.
Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e la esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.
ART. 10 Bis
Nel caso di morte di un socio gli eredi hanno diritto al rimborso delle azioni versate dal loro dante causa, nella misura e con le modalità stabilite dall'articolo 10, salvo la loro responsabilità a norma di legge.
Gli eredi, entro un anno dalla morte del socio, qualora non abbiano nel frattempo ottenuto la restituzione delle azioni anzidette, possono designare uno di loro perché assuma la qualità di socio e succeda nella posizione sociale del defunto con i relativi diritti ed obblighi.
Il designato diventa però socio soltanto previa ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione.
ART. 11
Agli eredi del socio defunto, nonché al socio receduto, espulso o dichiarato decaduto, la liquidazione delle azioni versate avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio, in misura però mai superiore al valore nominale delle azioni stesse, eventualmente rivalutate. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a suo giudizio insindacabile vi sia motivo di garantire la società e i soci, rinviare il rimborso sino a sei mesi dall'approvazione del suddetto bilancio.
ART. 12
Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli articoli 4, 7, 8 e 9 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale può ricorrere al Collegio arbitrale. Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere proposto con lettera raccomandata entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione; esso non ha effetto sospensivo.

TITOLO IV Patrimonio Sociale

ART. 13
Il patrimonio della società è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale di 50 Euro ciascuna, dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale rappresentativi degli apporti dei soci sovventori formati da un numero illimitato di azioni del valore nominale di 50 Euro,
b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.15 e con le azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;
c) dal fondo costituito per l'accantonamento del sovrapprezzo delle azioni di cui all'art.5;
d) da eventuali riserve straordinarie.
ART. 14
L'importo delle quote sottoscritte e del relativo sovrapprezzo dovrà essere versato:
a) almeno il 50% all'atto della sottoscrizione;
b) il rimanente nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.
Detta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società, nonché agli apporti dei soci sovventori.
ART. 15
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.

TITOLO V Esercizio sociale - Bilancio

ART. 16
L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio va dalla data di costituzione al 31 dicembre dell’anno seguente. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni del Codice Civile.
Gli avanzi netti di gestione risultati dal bilancio saranno così destinati:
a) non meno del 20% al fondo di riserva ordinaria;
b) una quota, nell'ammontare previsto dalle vigenti disposizioni legislative, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge 59/92;
c) un dividendo ai soci entro il limite consentito dalle disposizioni legislative vigenti ai fini della presunzione di esistenza, agli effetti tributari, dei requisiti mutualistici;
d) una quota, nella misura consentita dalle leggi vigenti, alla rivalutazione delle azioni nella forma prevista dalla Legge 59/1992;
e) a remunerazione del capitale versato dai soci sovventori ad un tasso mai superiore del 2% rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori;
g) l'eventuale rimanenza sarà destinata ai fini mutualistici dall'assemblea, oppure dal Consiglio di Amministrazione quando ne sia da questa delegato, ai sensi dell'art. 2536 del codice civile.
L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga a quanto sopra descritto, la totalità degli avanzi netti di gestione, beninteso al netto della quota di cui al punto b) ed eventualmente anche al netto di quella al punto d) sia devoluta interamente al fondo di riserva ordinaria. In ogni caso le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della società.

TITOLO VI Organi Sociali

ART. 17
Sono organi della società:
a) l'assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio sindacale;

TITOLO VII Assemblea

ART. 18
L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi per l'approvazione del bilancio.
L'assemblea ordinaria delibera altresì per:
a) nominare gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale;
b) determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci a norma dei successivi articoli 22 e 26;
c) trattare tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno;
e) l'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
L'assemblea straordinaria delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalle vigenti norme di legge.
ART. 19
Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale; di norma l'assemblea sarà convocata presso la sede sociale, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque convocarla in luogo diverso purché nel territorio nazionale.
L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti cui dispongono tutti i soci oppure dal collegio sindacale. La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovrà essere fatta a mezzo di avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da affiggere in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a mezzo posta ordinaria, almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Nel suddetto avviso potrà essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Verificatosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
ART. 20
L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente e rappresentata almeno la maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati nelle adunanze. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza. Tuttavia, quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della società e sulla trasformazione della società, l'assemblea per essere valida deve essere costituita tanto in prima che in seconda convocazione almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci. Nei casi di trasformazione della società o di cambiamento dell'oggetto sociale, i dissenzienti o assenti, hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.
ART. 21
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.
Ciascun socio ordinario ha un voto qualunque sia il numero delle quote sottoscritte.
Ai soci sovventori sono attribuiti i seguenti voti:
- 1 voto per conferimento non superiore a Euro 100
- 2 voti per conferimento non superiore a Euro 1000
- 3 voti per conferimento non superiore a Euro 5000
- 4 voti per conferimento non superiore a Euro 10000
- 5 voti per conferimento superiore a Euro 50000
In ogni caso i voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non possono superare la misura di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare al massimo altri 3 soci.
ART. 22
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'assemblea. La nomina del segretario è fatta dall'assemblea. Il segretario può essere un non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da Notaio.

TITOLO VIII Consiglio di Amministrazione

ART. 23
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 o più membri, comunque in numero dispari, eletti fra i soci dell'assemblea, che ne determina il numero. I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione. Possono essere nominati amministratori sia i soci ordinari che i soci sovventori: almeno un membro del consiglio deve appartenere alla categoria dei soci sovventori. La maggioranza degli amministratori deve essere in ogni caso costituita da soci ordinari. Gli amministratori durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. L'eventuale compenso spettante agli amministratori viene stabilito a norma di legge dall'assemblea; ad essi spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni. L'assemblea potrà anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza. I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un vice Presidente.
ART. 24
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. Di norma il Consiglio di Amministrazione sarà convocato presso la sede sociale, il presidente potrà comunque convocarlo in luogo diverso purché nel territorio nazionale. La convocazione sarà fatta a mezzo di avvisi personali da inviarsi o recapitarsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi, almeno un giorno prima della riunione, ne siano informati. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
ART. 25
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea. Può perciò anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonchè concedere, postergare o cancellare ipoteche. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso consiglio. Il Consiglio può nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.
ART. 26
La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, pertanto, può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice Presidente qualora sia stato nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare i propri poteri ad altro consigliere, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società e solo per singoli atti o categorie di atti.

TITOLO IX Collegio Sindacale

ART. 27
Il Collegio sindacale, quando previsto, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche fra non soci dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso. I Sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. L'eventuale compenso spettante ai sindaci è stabilito con delibera dell'assemblea all'atto della loro nomina e per tutta la durata del loro ufficio.
ART. 28
Il collegio sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale. Il collegio sindacale deve, altresì, accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia. I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali.
ART. 29
I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee. I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio d'Amministrazione, decadono dall'ufficio. I sindaci devono convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori. I sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.
ART. 30
Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere fra i soci e la società, oppure fra i soci in dipendenza del presente statuto e della gestione sociale, sarà decisa da un collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti, ed il terzo di comune accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore, giudicherà inappellabilmente anche senza le formalità di procedure, irritualmente.

TITOLO X Requisiti Mutualistici

ART. 31
E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi in misura superiore a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di requisiti mutualistici. Le riserve sociali non sono mai ripartibili fra i soci durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento. Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato conformemente alle leggi vigenti, dell'eventuale sovrapprezzo, nonchè dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici di cui alla legge n.59 del 1992. Le clausole mutualistiche sopra esposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

TITOLO XI Disposizioni Generali e Finali

ART. 32
Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a cura del Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dalla assemblea. Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del comitato esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.
ART. 33
In caso di scioglimento della società, l'assemblea con la maggioranza prevista nell'articolo 19 per lo scioglimento anticipato della società, nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.
ART. 34
Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli effetti tributari.

 


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